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Dichiarazioni Sostitutive (DSAN)

Servizio Attivo

LE DSAN POSSONO RIGUARDARE:

  • Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • La conformità di una copia all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.



A chi è rivolto

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d’impegno
  • Accettazioni o rinunce d’incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Descrizione

LE DSAN POSSONO RIGUARDARE:

  • Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • La conformità di una copia all'originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Come fare

L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se:

  • sono legalmente residenti in Italia;
  • la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Cosa serve

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su una pagina bianca o su un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (Aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM, ecc.) sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido). I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non sono obbligati a farlo, inoltre possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ed è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00) e ai diritti di segreteria (Euro 0,52),  ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge e che devono essere dichiarate dal firmatario.

Cosa si ottiene

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tempi e scadenze



La DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.




Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

--
Comune di Lanzo T.se (TO)
Ufficio Anagrafe
via S. Giovanni Bosco, 33
Tel.: (+39) 0123 300 415
anagrafe@comune.lanzotorinese.to.it

Riferimenti Normativi



dPR 445/2000.




Condizioni di servizio



Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.




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Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 08/11/2023


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