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IMU - rimborsi

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Rimborso in caso di indebito versamento dell'imposta.


A chi è rivolto

Nel caso in cui il contribuente abbia versato in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto (e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno) è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso. Non si ha diritto al rimborso relativamente all’imposta versata per aree edificabili successivamente divenute terreni agricoli a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti.

Descrizione

Rimborso in caso di indebito versamento dell'imposta.

Come fare

l rimborso deve essere esplicitamente richiesto dal contribuente presentando all’Ufficio una formale istanza firmata. L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dall’Ufficio (vedi modulistica) oppure inviando all’ufficio una richiesta in carta semplice nella quale devono essere, obbligatoriamente, indicati i seguenti elementi:
  • annualità per la/le quale/i viene richiesto il rimborso;
  • generalità del contribuente richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono ed eventuale indirizzo e-mail o PEC);
  • indicazione dei dati per l’accredito bancario delle somme a rimborso (se dovute): occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell’intestatario del conto e la sede dell’agenzia di credito oppure scegliere l’opzione della “compensazione” nel caso il contribuente intenda portare in detrazione le somme accertate a rimborso dall’Ufficio dai versamenti successivi (previa autorizzazione dell’Ufficio stesso).
  L’ufficio esaminata l’istanza di rimborso e verificati gli adempimenti fiscali del contribuente per tutte le annualità d’imposta eventualmente non ancora verificate (quindi anche annualità cui l’istanza di rimborso non si riferisce) procede con l'emissione del provvedimento di rimborso o il diniego.

 


Cosa serve

L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto oppure inviando all’ufficio una richiesta in carta semplice.

Cosa si ottiene

Rimborso di quanto versato in eccesso.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

ufficio tributi

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 26/09/2024


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