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Accertamento di compatibilità paesaggistica

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L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè: per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

A chi è rivolto

Cittadini ed Imprese

Descrizione

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè: per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Come fare

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.).

Cosa serve

Per richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica occorre presentare la domanda corredata dei necessari documenti (relazione paesaggistica, elaborati grafici, documentazione fotografica).
L'istanza va presentata in bollo e una seconda marca è necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.
Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria paesaggistica e dei relativi diritti di segreteria.

Cosa si ottiene

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Tempi e scadenze

I termini sono definiti dalla normativa vigente Art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Accedi al servizio

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica

Riferimenti Normativi

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Riferimenti Normativi Locali

Piano Regolatore Generale Comunale

Condizioni di servizio

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Documenti allegati

Sanzione pecuniaria paesaggistica (417,89 KB)
Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in zone di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. - Indirizzi applicativi e criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 27/01/2024


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