A chi è rivolto
A tutti coloro che, nelle varie forme, esercitano l'attività di commercio di generi alimentari e/o non alimentari.
Descrizione
La vendita di liquidazione è effettuata dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci. Essa può essere effettuata in occasione di:
- cessazione dell’attività commerciale;
- cessione dell’azienda;
- trasferimento dell’azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Come fare
Tenuto conto delle motivazioni che ne giustificano lo svolgimento, le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.
La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune e può iniziare dopo 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Il Comune stabilisce sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione, la durata del periodo che non può essere superiore a 3 mesi. Durante il periodo di svolgimento della vendita di liquidazione l’esercente non può introdurre nel locale e nelle pertinenze dello stesso ulteriori merci (art. 13, c.6 - L.R. 28/99).
Cosa serve
Comunicazione al Comune, utilizzando la modulistica allegata.
La vendita di liquidazione può iniziare dopo 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte del Comune.
Cosa si ottiene
Comunicazione Vendite straordinarie liquidazione
Tempi e scadenze
Vedasi la voce "Come fare"
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Ufficio Commercio Comune di Lanzo Torinese (contatti riportati in calce)
Riferimenti Normativi
- D. Lgs. 114/1998;
- L.R. 28/99 Art. 13, c.6.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 05/11/2023