A chi è rivolto
A tutti coloro che, nelle varie forme, esercitano l'attività di commercio di generi alimentari e/o non alimentari
Descrizione
Le vendite sotto costo sono regolamentate dal D. Lgs. 114/98 e dal D.P.R. 218/2001, riguardano la vendita al pubblico di uno o più prodotti, effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni, riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Come fare
COMUNICAZIONE : è necessario provvedere a presentare una Comunicazione al Comune ove è ubicata la sede dell'attività di vendita, almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto.
LIMITAZIONI : normalmente la vendita sottocosto :
- può essere effettuata solo 3 volte nel corso dell'anno;
- ogni vendita non può avere una durata superiore a 10 giorni;
- può essere effettuata per un massimo 50 “referenze” per ciascuna vendita sottocosto;
- non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Cosa serve
Comunicazione da presentare al Comune, utilizzando la modulistica allegata, almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto.
Cosa si ottiene
Comunicazione Vendite sotto costo
Tempi e scadenze
Vedasi la voce "Come fare"
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Ufficio Commercio Comune di Lanzo Torinese (contatti riportati in calce)
Riferimenti Normativi
D. Lgs. 114/98 e dal D.P.R. 218/2001
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 05/11/2023