A tutti i cittadini interessati.
Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate tramite mail/pec con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido.
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
- del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, che dovrà essere mostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
- del possesso dei requisiti di soggiorno per i Cittadini UE (d.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30).
La residenza corrisponde al luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale, che si caratterizza per la compresenza di:
- un elemento materiale: stabilità della dimora
- un elemento psicologico: l'intenzione di dimorare in un certo luogo in maniera stabile.
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La legge definisce la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale", cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente . Il nostro ordinamento prevede l'obbligo per tutti i cittadini di stabilire la propria residenza, registrandola presso l'ufficio Anagrafe del Coomune in cui si risiede, tramite la compilazione di apposita dichiarazione.
Compilare la dichiarazione di residenza.
Il Cittadino può inoltrare le sue Dichiarazioni Anagrafiche al Comune per via telematica ad una delle seguenti condizioni:
la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
- l’autore deve essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- la copia della dichiarazione recante firma autografa e copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La pratica di residenza si conclude in 45 giorni.
Comune di Lanzo T.se (TO)
Ufficio Anagrafe
via S. Giovanni Bosco, 33
Tel.: (+39) 0123 300 415
anagrafe@comune.lanzotorinese.to.it
A partire dal 9 maggio 2012 le Amministrazioni Comunalisono tenute ad applicare le disposizioni contenute nel Art. 5 del DL n.5/2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n.35, in materia di Dichiarazioni Anagrafiche.
Legge 23 maggio 2014 n. 8