A chi è rivolto
A tutti le persone maggiorenni residenti nel Comune di cittadinanza italiana e dell'Unione Europea (questi ultimi per il voto in occasione delle elezioni europee, delle elezioni comunali)
Descrizione
É il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta.
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio elettorale
Cosa serve
É necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all'Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare).
Cosa si ottiene
Certificato Iscrizione Liste Elettorali
Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato; in occasione dei periodi di presentazione delle candidature l'Ufficio potrà rimanere aperto anche in orario continuato e durante i giorni festivi.
Quanto costa
Riferimenti Normativi
1) T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
2) l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
3) T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
4) l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
5) T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
Ulteriori Informazioni
La perdita del diritto elettorale
La sospensione del diritto al voto può essere perpetua (per esempio in caso di condanna all’ergastolo) oppure temporanea. In quest’ultimo caso il diritto al voto si riacquista quando finisce il periodo di interdizione dai pubblici uffici stabilito dal giudice.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 13/02/2024