Descrizione
Ordinanza sindacale in cui viene fissato il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione – saldi estivi nell’arco di tempo
5 LUGLIO – 30 AGOSTO 2025.
Ai sensi dell’art. 14 c. 3 della L. R. 12/11/1999, n. 28 e s.m.i. “… L’esercente che intende effettuare la
vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile
dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di
svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di
fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori…”, senza obbligo di comunicazione al Comune.
Ai sensi dell’art. 14 bis, c. 1 della L. R. 12/11/1999, n. 28 e s.m.i. “Nei trenta giorni che precedono la data
di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad
oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti
entro un certo periodo di tempo.…“.
Ai sensi dell’art. 15, c. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 “…Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”;
L’attività deve essere sempre svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato
con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii..
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Ultimo aggiornamento
16/06/2025 09:53